Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di cui all'articolo 2 qualora rispondano alle condizioni previste dalla presente legge.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, tutte le scuole di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione per accertare l'osservanza delle condizioni igienico-tecniche e di sicurezza previste dalla presente legge.